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Modulo ministeriale n.23 e n.24


Moduli ministeriali per
autorizzazione alla riproduzione




Modulo 23
Autorizzazione alla riproduzione per motivi di studio.

(I riferimenti di legge sono contenuti nella pagina 2 del Modulo)

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Modulo 23 - pag.1 e 2
(97 Kb)

N.B. il modulo deve essere compilato in entrambe le pagine.


Legge 22 Aprile 1941, n.633 e successive modifiche

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Art. 1
Sono protette ai sensi di questa legge le opere di ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all´architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Art. 68
E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.
Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. [...]
E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.


Legge 22 Maggio 1993, n.159

Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli art. 177, 178, 179 e all´ultimo comma dell'art. 172 della legge 22 Aprile 1941, n.633.

Art. 1
1. Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere o parti di opere letterarie, drammatiche scientifiche, didattiche e musicali, che siano protette dalla legge 22 Aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ovvero, pur non avendo concorso alla riproduzione ma avendo conoscenza di essa, pone in commmercio, detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel territorio dello stato le dette riproduzioni, è punito con una sanzione amministrativa da lire un milione fino a lire tre milione e, in casi di particolare gravità con una sanzione amministrativa fino a lire dieci milioni.

2. Non è considerata a fini di lucro l´utilizzazione di riproduzioni di testi musicali per attività didattica, di studio e di ricerca, ivi compresi esercitazioni e saggi per le attività musicali amatoriali e per quelle svolte da associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, né l´ utilizzazione per altre manifestazioni pubbliche di testi musicali che non siano acquistabili sul mercato.

La legge 22 Aprile 1941 n.633 e successive modificazioni ed integrazioni è stata da ultimo modificata dalla legge 18 agosto 2000 n.248.
In particolare è subito operativo il limite di riproduzione del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, per uso personale.
Da tale limite sono escluse le opere rare fuori da i cataloghi editoriali. Pertanto in aggiunta alla domanda di autorizzazione l'utente deve dichiarare di non aver mai fatto riproduzioni della stessa opera o il numro pagine già riprodotte. Per le opere rare fuori dai cataloghi editoriali, l'utente dovrà rilasciare dichiarazione che l'opera non è più nei cataloghi editoriali (a sua conoscenza, secondo la diligenza del buon padre di famiglia).Le pubblicazioni ufficiali italiane e straniere sono liberamente riproducibili.
Resta salva la discrezionalità dell'Amministrazione di non concedere l'autorizzazione per motivi di tutela od altro.

 


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Modulo 24
Autorizzazione alla riproduzione per scopi commerciali.

(I riferimenti di legge sono contenuti nella pagina 2 del Modulo)

icona file pdf
Modulo 24 - pag.1 e 2
(33 Kb)

N.B. E´ sufficiente compilare solo la pag.1.


Avvertenze per la compilazione del modulo:

Le domande non complete in tutte le loro parti non potranno essere autorizzate

Alla voce: "Pubblicazione in cui la riproduzione verrà inserita o oggetto
sul quale verrà riportata" si dovrà annotare:
- il titolo, la tiratura delle copie e il prezzo di copertina (se trattasi di monografie)
- titolo del periodico (se trattasi di pubblicazione seriale)


Legge 22 Aprile 1941, n.633 e successive modifiche,
D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)
e D.M. 20 aprile 2005.


Per eventuali diritti di concessione si rinvia all'Art. 108 del D.Lgs. 42/2004.

"Prima della diffusione al pubblico, un esemplare di ogni riproduzione è depositato presso l'amministrazione che ha in consegna il bene, per il preventivo nulla osta"
(Art. 5 Comma 1, D.M. 20 aprile 2005).

Si ricorda che ai sensi dell'Art 5, Comma 4, D.M. 20 aprile 2005, il richiedente è tenuto, per ogni esemplare dell'opera di riproduzione, ad indicare le specifiche dell'opera originale (nome dell'autore, bottega o ambito culturale, titolo, dimensioni tecniche e materiale, provenienza, data), la sua ubicazione, nonchè la tecnica e il materiale usato per la riproduzione.
Il richiedente è tenuto a riportare la dicitura che la riproduzione è avvenuta
"Previa autorizzazione della Biblioteca Marucelliana",
nonchè l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

 




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